Interventi straordinari e di emergenza
Sotto-sezione di 1 livello: Interventi straordinari e di emergenza
- Provvedimenti straordinari adottati in caso di calamità naturali o di altre emergenze
- Termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari
- Costo previsto degli interventi
- Costo effettivo sostenuto dall’amministrazione
- Forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari
Tali disposizioni non dovrebbero riguardare gli enti locali
Art. 42 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.