Ultima modifica: 27 Marzo 2015

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

Sotto-sezione di 1 livello: <strong>Attività e procedimenti</strong>

Sotto-sezione di 2 livello: <strong>Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati</strong>
<fieldset><legend>Contenuti</legend>
<ul>
<li>Relativamente agli uffici responsabili per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti sono pubblicati:
<ul>
<li>Recapiti telefonici</li>
<li>Email istituzionali</li>
</ul>
</li>
<li>Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso agli atti</li>
<li>Modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive</li>
</ul>
Controllo delle dichiarazioni sostitutive richieste da altre amministrazioni
</fieldset>
<fieldset><legend>Art.35, c.3</legend>

Art. 35 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.




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