Ultima modifica: 1 Aprile 2019

Incarichi a soggetti privati

Sotto-sezione di 1 livello: Consulenti e collaboratori

contratti esperti esterni 2014

Curriculum De Silvestri (privacy)

contratti-esterni-2015

contratti-al-29-11-2016-esterni

registro contratti 2017 – esperti esterni per l’ampliamento dell’offerta formativa

Registro contratti 2018 – PERSONALE ESTERNO al 09-04-2018

Registro contratti d’opera al 31 10 2018

Registro contratti ESPERTI ESTERNI al 18-12-2018

contratti esperti esterni 2019

contratti 2019 al 20-02-2019

contratti esperti esterni al 27-02-2019

contratti esperti esterni al 25-03-2019

contratti 2019 al 26_03_2019

Contenuti

  • Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
  • Curriculum;
  • Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali
  • I compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione
  • Elenco dei consulenti indicando oggetto durata e compenso dell’incarico
Art.15, c.1,2

Art. 15 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;

b) il curriculum vitae;c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.




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