Ultima modifica: 27 Gennaio 2015

Rendiconti gruppi consiliari regionali e provinciali

Sotto-sezione di 1 livello Organizzazione

Sotto-sezione di 2 livello: Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali

Gli obblighi prevvisti dalla sezione Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali non riguardano questa pubblica amministrazione.

Contenuti
  • Rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali (delle regioni, provincie autonome di Trento e Bolzano e provincie) con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo.
  • Atti e relazioni degli organi di controllo

Tali disposizioni non riguardano gli enti locali

Art. 28, c.1

Art. 28 – Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.




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